Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono uscite dalla fase sperimentale. Il Decreto CACER (D.M. MASE 414/2023) e le successive regole operative del GSE hanno costruito il quadro normativo stabile che condomini, PMI ed enti locali attendevano dal 2021.
Il modello economico oggi si regge su due pilastri attivi: tariffa premio GSE fino a 120 €/MWh per 20 anni e risparmio diretto in bolletta sull’autoconsumo. Il contributo PNRR a fondo perduto, che ha coperto fino al 40% dell’investimento per le CER nei Comuni fino a 50.000 abitanti, ha esaurito la fase di accesso: lo sportello per nuove domande si è chiuso il 30 novembre 2025, e il termine per la firma degli accordi sulla quota residua di fondi (795,5 milioni di euro, riservata a CER già costituite con istanza già presentata) era fissato al 30 giugno 2026. Eventuali nuovi rifinanziamenti vanno verificati caso per caso.
Per un amministratore di condominio o per un imprenditore, la CER resta comunque uno strumento operativo che riduce la spesa energetica, valorizza tetti e coperture inutilizzati e apre nuove entrate ricorrenti per vent’anni. Si affianca alle altre leve di efficientamento energetico già disponibili sul mercato.
Che cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile
Una CER è un soggetto giuridico che aggrega produttori e consumatori di energia elettrica sotto la stessa cabina primaria. I membri producono energia da fonti rinnovabili (in genere fotovoltaico), la condividono virtualmente attraverso la rete di distribuzione pubblica e ricevono dal GSE un incentivo economico per ogni kWh condiviso.
La normativa di riferimento è il D.Lgs. 199/2021, che recepisce la Direttiva RED II. Il Decreto MASE 414/2023 (Decreto CACER) ha reso operativo il meccanismo incentivante.
Tre elementi definiscono la CER:
- Perimetro elettrico: tutti i membri devono essere connessi alla stessa cabina primaria di media tensione. La mappa è pubblica e consultabile sul portale GSE.
- Soggetto giuridico: la CER si costituisce come associazione riconosciuta, cooperativa o altro ente senza scopo di lucro. Statuto e atto costitutivo devono contenere clausole specifiche imposte dal decreto.
- Impianti ammissibili: fonti rinnovabili di potenza massima 1 MW per singolo impianto, entrati in esercizio dopo la costituzione della comunità e comunque successivi al 16 dicembre 2021.
Un membro può partecipare con tre ruoli distinti. Il consumer utilizza soltanto l’energia condivisa. Il producer mette a disposizione un impianto ma non consuma. Il prosumer produce e consuma, immettendo in rete l’eccedenza.
Come funziona l’incentivo GSE sull’energia condivisa
Il meccanismo premia la sincronia tra produzione e consumo. Il GSE riconosce la tariffa premio soltanto sull’energia prodotta e consumata dai membri nella stessa ora. La formula è semplice: energia condivisa = min(energia immessa, energia prelevata), calcolata ora per ora.
La tariffa premio si compone di una quota fissa, legata alla taglia dell’impianto, e di una quota variabile che oscilla con il prezzo zonale orario dell’elettricità (Pz).
| Taglia impianto | Quota fissa | Tetto tariffa (€/MWh) |
|---|---|---|
| Fino a 200 kW | 80 €/MWh | 120 €/MWh |
| Da 200 a 600 kW | 70 €/MWh | 110 €/MWh |
| Da 600 kW a 1 MW | 60 €/MWh | 100 €/MWh |
Sugli impianti fotovoltaici si applica una maggiorazione geografica: +10 €/MWh al Nord, +4 €/MWh al Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo). Il Sud non ha maggiorazione ma beneficia della maggiore producibilità solare.
Il diritto alla tariffa dura 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale. Il GSE eroga acconti mensili su stima e riconosce il conguaglio l’anno successivo, sulla base delle misure trasmesse dai gestori di rete. Le configurazioni qualificate devono entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2027 o, comunque, prima del raggiungimento del limite nazionale di 5 GW di potenza incentivata previsto dal Decreto CACER — un tetto che riguarda la tariffa premio in sé, non il fondo perduto PNRR.
Un secondo incentivo si aggiunge alla tariffa premio: il corrispettivo di valorizzazione ARERA, dell’ordine di 8-10 €/MWh, che remunera la riduzione delle perdite di rete generata dalla produzione locale.
Il contributo PNRR a fondo perduto: qual è lo stato reale nel 2026
Il PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2) ha stanziato 2,2 miliardi di euro per la realizzazione di nuova potenza rinnovabile in configurazioni CER, con copertura fino al 40% della spesa ammissibile. Il perimetro dei beneficiari era stato ampliato dalle regole operative di luglio 2025 ai Comuni fino a 50.000 abitanti (limite iniziale: 5.000).
A oggi la misura è sostanzialmente chiusa per chi parte da zero:
- Lo sportello per le nuove domande, gestito tramite il portale GSE, si è chiuso il 30 novembre 2025.
- Una quota residua di 795,5 milioni di euro è stata riorganizzata dal Decreto-Legge PNRR 2026 (29 gennaio 2026, convertito con L. 50/2026) tramite una procedura “Facility” gestita direttamente dal GSE, ma riservata alle CER già costituite con istanza già presentata prima della chiusura dello sportello.
- Il termine per la firma dell’atto di concessione con il GSE su questa quota residua era fissato al 30 giugno 2026 ed è già scaduto.
Quando la misura era attiva, il contributo era cumulabile con la tariffa premio, ma con una condizione importante da tenere presente per chi ha già un progetto approvato: chi riceve un contributo in conto capitale (PNRR o altro) fino al 40% subisce una riduzione del 50% della tariffa incentivante; oltre il 40%, il diritto alla tariffa decade del tutto.
In pratica: per un progetto avviato oggi il fondo perduto PNRR non è più una leva attivabile ex novo. Il modello economico va costruito sui due pilastri tuttora attivi — tariffa premio GSE e risparmio in bolletta — verificando in fase di studio di prefattibilità se esistono bandi regionali attivi (alcune Regioni, come la Puglia sulla provincia di Taranto, finanziano le CER con fondi propri) o eventuali nuovi rifinanziamenti nazionali.
Per un quadro più ampio delle misure ancora attive nel comparto fotovoltaico, il blog Edisol offre un approfondimento dedicato agli incentivi fotovoltaico 2026.
CER in condominio: cosa cambia per l’amministratore
Il condominio è uno degli ambiti a maggior potenziale per le CER. Coperture ampie, presenza di aree comuni elettrificate (ascensori, illuminazione scale, pompe autoclave) e consumi diurni distribuiti tra i condomini producono un profilo di condivisione efficace.
Due sono le configurazioni possibili per un edificio residenziale:
- Gruppo di autoconsumatori in edificio (CAC): la forma più semplice. I condomini condividono l’energia prodotta dall’impianto installato sull’edificio, senza costituire un soggetto giuridico separato. Adatta a condomini singoli.
- Comunità Energetica Rinnovabile: estende la condivisione oltre il perimetro dell’edificio, includendo condomini vicini, negozi al piano terra, uffici e attività commerciali sotto la stessa cabina primaria. Consente di sfruttare fabbisogni diurni più elevati e aumentare la quota di energia condivisa.
L’adesione dei singoli condomini a una CER esterna resta possibile anche senza installare l’impianto sulla propria copertura. In questo caso il condominio partecipa come consumer e beneficia della quota di incentivo distribuita dalla comunità secondo le regole dello statuto.
Sul piano operativo, l’amministratore è la figura chiave. Convoca l’assemblea, gestisce la delibera, coordina il rapporto con il progettista, sottoscrive gli accordi con la CER. La delibera per l’adesione o la costituzione di un gruppo di autoconsumo è assunta con le maggioranze previste dall’art. 1120 c.c.
CER per PMI e industria: tre modelli operativi
Le imprese entrano nelle CER con logiche diverse rispetto ai condomini. Il fabbisogno elettrico è più concentrato nelle ore diurne, quando il fotovoltaico produce di più. La quota di energia condivisa è quindi strutturalmente più alta.
Tre i modelli operativi ricorrenti per il segmento business:
- L’impresa come produttore. L’azienda installa un impianto fotovoltaico sui capannoni e mette in condivisione l’energia con altri membri della CER. Ricava dalla tariffa premio, dal risparmio in bolletta sull’autoconsumo fisico e dalla vendita dell’eccedenza.
- L’impresa come consumatore. L’azienda aderisce a una CER promossa da un ente locale o da un aggregatore, senza investire nell’impianto. Riceve una quota degli incentivi in proporzione all’energia condivisa consumata.
- La CER industriale multi-impresa. Più aziende sotto la stessa cabina primaria costituiscono insieme la comunità, con impianti su più stabilimenti. Modello adatto ad aree industriali, distretti produttivi e centri commerciali con più tenant.
Il trattamento fiscale della tariffa premio per le imprese segue il regime ordinario del reddito d’impresa. I proventi concorrono alla formazione dell’imponibile IRES/IRAP. Le CER costituite come enti non commerciali (associazioni, cooperative a mutualità prevalente) beneficiano invece del regime dei redditi diversi ex art. 67 TUIR, chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 37/E del 22 luglio 2024.
Per le realtà industriali energivore, la CER si integra spesso con altre tecnologie di autoproduzione. La cogenerazione e trigenerazione per l’industria copre il fabbisogno termico continuo, mentre il fotovoltaico inserito nella CER lavora sulla componente elettrica diurna. Le due soluzioni sono complementari e coesistono nello stesso stabilimento.
Quanto si risparmia: un esempio numerico
Il ritorno economico varia in funzione di taglia dell’impianto, quota di energia condivisa, localizzazione geografica e regole di ripartizione interne alla CER. Un ordine di grandezza indicativo per un impianto da 100 kW al Nord Italia, senza fondo perduto (scenario oggi realistico per un nuovo progetto):
| Voce | Valore stimato annuo |
|---|---|
| Producibilità annua (100 kW, Nord) | ≈ 110.000 kWh |
| Quota energia condivisa (stimata al 55%) | ≈ 60.500 kWh |
| Tariffa premio (≈ 100 €/MWh + 10 €/MWh Nord) | ≈ 6.655 € |
| Corrispettivo di valorizzazione ARERA (≈ 9 €/MWh) | ≈ 545 € |
| Risparmio in bolletta su autoconsumo fisico | variabile: 3.000-6.000 € |
I valori vanno intesi come indicativi e devono essere calibrati sul singolo progetto. Il payback per un’impresa che investe oggi in un impianto di taglia media, senza fondo perduto, si colloca in genere tra 6 e 9 anni. Per i progetti che avevano già ottenuto l’accesso al fondo perduto PNRR prima della chiusura della misura, il payback scendeva a 4-6 anni, ma con la tariffa premio ridotta del 50% per effetto della cumulabilità.
I passi operativi per costituire una CER
Il percorso di costituzione di una CER si articola in cinque fasi. Ciascuna richiede competenze diverse: legali, tecniche, energetiche, amministrative.
- Studio di prefattibilità. Verifica della cabina primaria di riferimento, individuazione dei potenziali membri, analisi dei profili di consumo, prima stima dell’energia condivisibile e degli incentivi attesi — inclusa la verifica di eventuali bandi regionali o residui nazionali ancora aperti.
- Costituzione del soggetto giuridico. Redazione dello statuto e dell’atto costitutivo con le clausole obbligatorie previste dal Decreto CACER (finalità non lucrativa, ripartizione dei benefici, governance).
- Progettazione e installazione dell’impianto. Dimensionamento sulla quota di energia condivisibile, integrazione con eventuali sistemi di accumulo, pratiche di connessione al distributore locale.
- Accesso al portale GSE. Registrazione della configurazione, upload della documentazione, richiesta della tariffa incentivante entro 120 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto.
- Gestione operativa. Rendicontazione periodica al GSE, ripartizione degli incentivi tra i membri secondo lo statuto, manutenzione dell’impianto, monitoraggio della quota di energia condivisa. In molti casi conviene esternalizzare questa fase a un servizio di facility management energetico.
La fase in cui si concentrano i rischi progettuali è la prima. Un dimensionamento errato dell’impianto rispetto ai profili di consumo dei membri riduce la quota condivisa e con essa l’incentivo. Un impianto sovradimensionato genera energia in eccesso che viene immessa in rete a condizioni di mercato, non incentivata.

